Art. 14.
(Facoltà e limiti del mandato).

      1. I delegati rappresentano le categorie di appartenenza nei consigli della rappresentanza militare di cui fanno parte e devono essere messi nelle condizioni di svolgere le funzioni per le quali sono stati eletti.
      2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, le autorità corrispondenti hanno il dovere di assicurare ai consigli della rappresentanza militare un'adeguata disponibilità di personale, di infrastrutture e di servizi, nonché, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate, di strumenti idonei per il funzionamento.

 

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      3. Le spese relative alle elezioni e al funzionamento dei consigli della rappresentanza militare, comprese le spese per il trattamento di missione e per l'acquisto di attrezzature e di materiale d'ufficio, sono poste a carico di appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.
      4. L'attività della rappresentanza militare deve essere considerata prioritaria rispetto ad ogni altro impiego ed è svolta durante l'orario di servizio.
      5. Allo scopo di assicurare la partecipazione all'attività della rappresentanza militare, adeguata al rilievo di ciascun consiglio, e per poter assolvere i compiti ad essa connessi, i comandanti, ai vari livelli, devono consentire, senza riserve, l'esercizio della rappresentanza per tutta la durata del mandato e, in particolare, ricercare e creare le condizioni più favorevoli per conciliare l'incarico di servizio con quello di delegato.
      6. I delegati percepiscono, nell'espletamento dell'attività della rappresentanza militare, una specifica indennità giornaliera commisurata al valore del gettone di presenza percepito dai consiglieri comunali dei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti.
      7. I delegati, qualora necessario e dandone comunicazione all'autorità corrispondente, hanno facoltà di proseguire i propri lavori oltre il normale orario di servizio, usufruendo delle infrastrutture e degli strumenti messi loro a disposizione ai sensi del comma 2 nonché di recuperi compensativi.
      8. Compatibilmente con l'orario di servizio e con le locali esigenze operative, i delegati possono incontrare il personale e partecipare a riunioni e ad altre iniziative dei COBAR e dei COIR collegati. I delegati del COBAR possono usufruire durante l'anno solare di un limite di venti giorni di permesso retribuito per svolgere attività connesse alla rappresentanza militare; per i delegati facenti parte del comitato di presidenza del COBAR tale limite è incrementato del 50 per cento.
 

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      9. Per i delegati dei COIR e del COCER è previsto l'incarico esclusivo.